Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D. 27/02/2002 n. 26

10.10 I titolari di concessioni di coltivazione che richiedono una prestazione di stoccaggio sono tenuti, contestualmente alla richiesta di conferimento di capacità di stoccaggio, a comunicare all'Autorità le capacità complessivamente da loro richieste a ciascuna impresa di stoccaggio.

10.11 Gli utenti che richiedono una prestazione di stoccaggio strategico, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 del Decreto legislativo n. 164/2000, sono tenuti, contestualmente alla richiesta di conferimento di capacità di stoccaggio a comunicare all'Autorità le capacità richieste a ciascuna impresa di stoccaggio.

10.12 In caso di richieste di disponibilità di gas per stoccaggio strategico complessivamente superiori ai quantitativi detenuti a tale scopo dall'impresa di stoccaggio e risultanti dal bilancio di chiusura del 2001, tali quantitativi sono ripartiti pro quota tra gli operatori che ne hanno fatto richiesta. Per i quantitativi ulteriori ai fini del raggiungimento del quantitativo fissato dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'art. 3 del Decreto ministeriale 9 maggio 2001

a) il prezzo del gas è proposto dall'impresa di stoccaggio e fissato tramite asta

b) l'utente ha facoltà di richiedere anche il solo servizio di spazio e punta giornaliera e di disporre di gas di proprietà.

10.13 L'impresa di stoccaggio applica i corrispettivi di cui all'art. 7, sulla base dello spazio di stoccaggio e della massima disponibilità di punta giornaliera complessivamente conferite, delle quantità complessivamente iniettate ed erogate nel corso dell'anno termico, nonchè dei volumi di gas richiesti a fini dello stoccaggio strategico.

10.14 Gli utenti possono cedere ad altri e scambiare tra loro le disponibilità di punta giornaliera, lo spazio e i volumi di gas di cui dispongono in stoccaggio, dandone informazione preventiva all'impresa di stoccaggio.

10.15 Qualora vi sia disponibilità di spazio e di punta giornaliera l'impresa di stoccaggio ha l'obbligo di consentirne il trasferimento da un utente all'altro, senza oneri aggiuntivi oltre i corrispettivi di cui all'art. 7, nel rispetto dell'anonimato degli utenti richiedenti.

10.16 Le cessioni e gli scambi di cui al comma 10.14, nonchè le loro condizioni economiche, sono comunicati dagli utenti interessati mensilmente all'Autorità, che vigila affinchè tali cessioni e scambi avvengano in condizioni concorrenziali e non vi siano ostacoli alla parità di condizioni di accesso al sistema.

10.17 L'impresa di stoccaggio consente, nel mese di ottobre, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite per permettere agli utenti l'adeguamento delle capacità di stoccaggio alle capacità di trasporto ad essi conferite.

10.18 L'impresa di stoccaggio consente, nel corso dell'anno termico, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite

a) qualora vi sia capacità disponibile

b) per servizi di stoccaggio finalizzati a nuovi punti di riconsegna

c) per servizi di stoccaggio connessi con l'avvio di nuovi punti di consegna, di nuove produzioni o di nuove importazioni.

10.19 L'impresa di stoccaggio consente, con cadenza almeno trimestrale, nuovi conferimenti o revisioni delle capacità conferite agli utenti che forniscano direttamente o indirettamente servizi di stoccaggio finalizzati alla fornitura di clienti finali trasferiti da un fornitore all'altro.

11.1 Fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, del Decreto legislativo n. 164/2000, i corrispettivi per il bilanciamento e reintegrazione degli stoccaggi del sistema sono determinati secondo le disposizioni dei commi seguenti.

11.2 Gli utenti del servizio di stoccaggio assicurano il rispetto dell'art. 10, comma 10.6. Le imprese di stoccaggio sono tenute a reimmettere nel sistema per conto degli utenti la stessa quantità di energia da questi ultimi immessa in stoccaggio, al netto degli oneri relativi alle quantità di gas naturale necessarie all'espletamento delle fasi di iniezione e/o erogazione, posti a carico degli utenti nelle percentuali previste dall'art. 7, comma 7.6, e a informare gli utenti nel più breve tempo possibile circa le quantità effettivamente immesse e prelevate.

11.3 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, risulti che l'utente ha erogato con una disponibilità di punta giornaliera superiore a quella conferita, l'impresa di stoccaggio applica alla massima disponibilità di punta usata in eccesso nell'arco di trenta giorni un corrispettivo pari a

a) 1,2 volte il corrispettivo unitario f in base p per erogazioni avvenute entro il 15 gennaio di ogni anno termico

b) 1,7 volte il corrispettivo unitario f in base p per erogazioni successive al 15 gennaio di ogni anno termico.

11.4 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, le quantità immesse in rete da un utente del servizio di trasporto risultino inferiori rispetto a quelle prelevate, l'utente può fare ricorso alle quantità da lui detenute in stoccaggio, o acquistare volumi di gas da altri utenti del sistema entro quindici giorni dalla data del ricevimento dei dati definitivi circa la sua posizione. Ove tale soluzione non venga messa in atto, l'impresa di stoccaggio applica alle quantità prelevate in eccesso dall'utente al suo sistema di stoccaggi un prezzo del gas pari a 6,5 euro per gigajoule e a 7 euro per gigajoule nel caso in cui l'utente si trovi per due mesi successivi a prelevare quantità maggiori rispetto a quelle immesse, nonchè un corrispettivo pari a

a) 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f in base s per i prelievi avvenuti entro il 15 gennaio di ogni anno termico

b) 1,2 volte il corrispettivo unitario di spazio f in base s per i prelievi successivi al 15 gennaio di ogni anno termico.

11.5 In caso di ricorso allo stoccaggio strategico, l'utente che ha prelevato dal sistema gas in eccesso ha l'obbligo di reintegrare entro il 30 giugno le quantità prelevate. Sulle quantità così reintegrate, l'impresa di stoccaggio riconosce un prezzo pari a 5,5 euro per gigajoule.

11.6 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, un utente del servizio di stoccaggio prelevi dalla sua disponibilità di gas in stoccaggio, una quantità di gas maggiore di quanto previsto per tale arco temporale, l'impresa di stoccaggio applica a tali maggiori prelievi un corrispettivo pari a

a) 2,5 volte il corrispettivo unitario di erogazione CVS per i prelievi avvenuti entro il 15 gennaio di ogni anno termico

b) 1,5 volte il corrispettivo unitario di erogazione CVS per i prelievi successivi al 15 gennaio di ogni anno termico.

11.7 Nel caso in cui, nell'arco di trenta giorni, le quantità immesse in rete da un utente del servizio di trasporto risultino superiori rispetto a quelle prelevate, l'utente può, qualora vi sia capacità disponibile, chiedere l'immissione a stoccaggio, o vendere le suddette quantità di gas ad altri utenti del sistema entro quindici giorni dalla data del ricevimento dei dati definitivi circa la sua posizione. In caso di immissione in stoccaggio, l'impresa di stoccaggio applica alle quantità immesse in eccesso dall'utente nel sistema il corrispettivo unitario di iniezione e un corrispettivo pari a

a) 1,4 volte il corrispettivo unitario di spazio f in base s nei mesi diversi da luglio, agosto e settembre

b) 1,7 volte il corrispettivo unitario di spazio f in base s nei mesi di luglio, agosto e settembre.

11.8 Le maggiorazioni di cui ai commi 11.3 e 11.4 non si applicano agli utenti ai quali è stata conferito spazio di stoccaggio e/o disponibilità di punta giornaliera per un quantitativo inferiore a quello da essi richiesto in fase di conferimento, fino al raggiungimento dello spazio e delle disponibilità di punta richieste. A tali utenti è riconosciuto in caso di reintegro del gas un prezzo pari a 6 euro per gigajoule.

11.9 Nel caso in cui un utente, che non rinnovi il contratto con l'impresa di stoccaggio, non sia rientrato nella disponibilità di tutto il gas di proprietà iniettato alla scadenza del periodo contrattuale di erogazione, questi corrisponderà all'impresa di stoccaggio un ammontare pari a un quinto del corrispettivo unitario di spazio e il corrispettivo unitario di iniezione moltiplicato per tali quantità. L'impresa di stoccaggio dopo il 30 aprile di ciascun anno termico e con un preavviso di almeno quarantotto ore all'utente ha la facoltà di procedere alla vendita del suddetto gas, riconoscendo all'utente il ricavato della eventuale vendita, al netto dei costi sopportati dall'impresa per tale vendita. Nel caso in cui vi sia ricorso allo stoccaggio strategico, sia in termini di volumi che di disponibilità di punta giornaliera, l'impresa di stoccaggio riconosce agli utenti che detengono tali capacità un ammontare pari ad una quota proporzionale dei corrispettivi percepiti a titolo di bilanciamento del sistema e reintegrazione degli stoccaggi relativi all'utilizzo dello stoccaggio strategico.

11.11 Per ciascun anno termico, i ricavi derivanti alle imprese di stoccaggio da corrispettivi di bilanciamento del sistema e reintegrazione degli stoccaggi, al netto dei corrispettivi di cui al comma precedente, sono ripartiti, pro quota, tra gli utenti che hanno avuto capacità conferita nello stesso anno termico.

11.12 È consentita la stipula di contratti per l'accesso al sistema di stoccaggio, in deroga alle condizioni previste dall'art. 10 e dal presente articolo, con l'obbligo per i soggetti contraenti di trasmettere copia di tali contratti, pena la nullità dei medesimi entro quindici giorni dalla stipula, all'Autorità per la verifica di cui al comma 11.13.

11.13 Entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei contratti di cui al comma 11.12, l'Autorità verifica che le clausole ivi contenute non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni e la trasparenza del servizio di stoccaggio, e comunica ai soggetti contraenti, entro il medesimo termine, l'eventuale esito negativo della verifica e le necessarie modifiche di dette clausole. Decorsi trenta giorni dalla data del ricevimento senza che l'Autorità si pronunci, detti contratti si intendono positivamente verificati. Titolo III Disposizioni transitorie finali

Art. 12. Compensazioni di cui all'art. 23, comma 5 del Decreto legislativo n. 164/2000 12.1 Entro il 31 marzo 2003, le imprese di stoccaggio procedono a compensazione nei confronti degli utenti interessati, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del Decreto legislativo n. 164/2000, sulla base delle tariffe determinate e pubblicate dalle imprese ai sensi del medesimo articolo, adottando retroattivamente i valori di spazio di stoccaggio e di disponibilità di punta conferiti agli utenti al 31 marzo 2002, ovvero, se non disponibili o inferiori, i valori massimi di spazio e disponibilità di punta giornaliera rilevati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 164/2000 e la data del 31 marzo 2002.

Art. 13. Proposta, approvazione e pubblicazione delle tariffe relative all'anno termico 2002-2003

13.1 Entro il 18 marzo 2002 l'impresa di stoccaggio trasmette all'Autorità una proposta contenente i corrispettivi di cui al presente articolo, con indicazione della tipologia di servizi che intende offrire.

13.2 Le proposte si intendono approvate, qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro il 28 marzo 2002.

13.3 L'impresa di stoccaggio pubblica i corrispettivi con indicazione del servizio offerto entro il 1 aprile 2002.

Art. 14. Disposizioni finali

14.1 Con successivi provvedimenti l'Autorità definisce il parametro Y di cui all'art. 8, comma 1. Fino all'emanazione di tali provvedimenti, il parametro Y è pari a zero.

14.2 Le imprese di stoccaggio effettuano le pubblicazioni previste dal presente provvedimento, avvalendosi del proprio sito Internet e di un sito Internet messo a disposizione dall'Autorità.

14.3 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione. Di dare mandato al presidente per le azioni a seguire.

Milano, 27 febbraio 2002 Il presidente: Ranci Tabella 1 Vita tecnica utile per le diverse categorie di cespiti Deflatore degli investimenti fissi lordi Categoria di cespiti Vita utile tecnica in anni Fabbricati 50 PozzI 60 Condotte 20 Centrali di compressione 40 Altre immobilizzazioni 10 Anno Deflatore Anno Deflatore 1944 1497,7910 1973 12,1298 1945 223,5229 1974 9,3947 1946 59,3978 1975 7,9954 1947 34,7771 1976 6,5512 1948 29,4952 1977 5,5108 1949 29,6284 1978 4,8340 1950 29,2534 1979 4,1386 1951 26,0165 1980 3,3713 1952 25,8023 1981 2,7757 1953 26,2885 1982 2,3893 1954 26,7148 1983 2,1369 1955 26,7020 1984 1,9509 1956 25,9398 1985 1,7898 1957 25,2185 1986 1,7233 1958 25,8002 1987 1,6453 1959 5,9822 1988 1,5531 1960 24,9392 1989 1,4736 1961 24,0695 1990 1,3821 1962 23,0890 1991 1,3047 1963 21,3570 1992 1,2550 1964 20,4627 1993 1,2053 1965 20,3982 1994 1,1681 1966 19,8493 1995 1,1237 1967 19,1969 1996 1,0943 1968 18,7650 1997 1,0741 1969 17,7193 1998 1,0564 1970 16,2514 1999 1,0434 1971 15,2545 2000 1,0183 1972 14,5561 2001 1,0000

 

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